A cura di Gianluca Scribano
In questo articolo cercherò di fare chiarezza sulle normative che regolano la detenzione ed il commercio di avorio antico lavorato all’interno del territorio italiano. Sfortunatamente, come purtroppo spesso accade, l’impianto normativo che regola acquisto e vendita di manufatti e zanne di avorio è estremamente complicato.
QUALSIASI TIPOLOGIA DI COMMERCIO DI AVORIO È REGOLATA DALLA LEGGE?
NO! Le restrizioni per il commercio di avorio valgono esclusivamente per l’avorio ricavato da specie animali in via d’estinzione. Il tutto è visionabile negli elenchi CITES.
COSA SIGNIFICA CITES?
È la convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (Convention on International Trade of Endangered Species). Gli animali oggetto della convenzione sono quelli presenti negli elenchi CITES, che vengono aggiornati periodicamente.
Di conseguenza il commercio di qualsiasi manufatto in avorio realizzato con parti di animale non presente in questi elenchi non è regolato da alcuna legge. Esempi di tipi di avorio il cui commercio è legale sono: avorio di mammuth, avorio di facocero, etc.
La distinzione tra vari tipi di avorio è talvolta complicata e richiede esperienza. È consigliabile, quindi, prima di porre in vendita o acquistare manufatti in avorio di animali NON in via d’estinzione, farsi assistere da un esperto che rilasci una perizia scritta che attesti la lecita provenienza dell’avorio.
Tramite il sito rilasciamo questo tipo di pareri.
IL COMMERCIO DI AVORIO ANTICO È ILLEGALE?
Questo quesito è particolarmente complesso, poiché complessa e a volte contraddittoria è, non solo la legge Comunitaria e Nazionale, ma anche l’interpretazione che ad essa viene data dagli organi di controllo (Carabinieri dell’ufficio CITES) e giudicanti (magistratura).
La prima legge organica nazionale è stata la Legge 150/92. Questa legge stabilisce sanzioni molto severe contro chiunque detenga e metta in vendita qualsiasi oggetto realizzato con parti di animali in via di estinzione.
Con il Regolamento n°338/97, art. 8 si trovano le disposizioni relative al commercio di avori antichi.
“Art. 8 comma 3, lettera B”:
Un’esenzione dai divieti può essere decisa con il rilascio di un certificato da parte dell’organo di gestione dello stato membro (Ufficio CITES) qualora si tratti di esemplari lavorati acquisiti da più di 50 anni (quindi da prima del 1947 visto che la legge è del 1997!)
Da questo articolo sembrerebbe, quindi, che i Carabinieri dell’ufficio CITES, verificato che gli oggetti sottoposti alla loro attenzione sono stati lavorati prima del 1947, possano rilasciare una certificazione che, accompagnata al manufatto in avorio, ne consenta la vendita.
Ma come potrebbero mai dei Carabinieri certificare l’epoca di un manufatto in avorio? È ovviamente assurdo pretendere che le persone possano aver conservato ricevute fiscali o altra documentazione precedente al 1947!
Il legislatore si deve essere reso conto di questa “relativa difficoltà” ed è intervenuto con il Regolamento 865/2006.
REGOLAMENTO 865/2006 ART. 62
Esenzioni generali dall’applicazione dell’articolo 8 paragrafi 1 e 3 del Regolamento 338/97: “Il disposto dell’articolo 8 paragrafo 3, del Regolamento 338/97, ai fini della concessione delle esenzioni dai divieti di cui all’articolo 8 paragrafo 1, mediante il rilascio di un certificato caso per caso, NON si applica nei casi seguenti per i quali non è richiesto alcun certificato: esemplari LAVORATI ACQUISITI DA OLTRE 50 ANNI, ai sensi dell’articolo 2 lettera W del Regolamento 338/97.
Il concetto per il quale le sculture in avorio antico non devono essere accompagnate da alcun certificato viene ribadito nella Comunicazione della Commissione, documento di orientamento del regime che disciplina gli scambi intra UE (2017/C 154/06), che ha lo scopo di fornire un’interpretazione del Regolamento (CE) n. 338/97. Come si legge sul documento a pagina 10, per gli esemplari lavorati (non zanne lisce quindi) acquisiti prima del 1947 non sono necessari certificati per il loro uso commerciale. La commissione raccomanda che il proprietario sia in grado di “dimostrare” che l’esemplare sia stato acquisito prima del 1947.
COME SI PUÒ DIMOSTRARE CHE SI POSSIEDE UN OGGETTO DA PRIMA DEL 1947?
In che modo un privato cittadino può dimostrare che un oggetto detenuto in casa da molti anni sia stato lavorato ed acquisito prima del 1947? Non è realistico aspettarsi che il possessore di statuine in avorio possa produrre scontrini fiscali di acquisti fatti prima del 1947; è altrettanto evidente che nessuno sia stato così scrupoloso (ahimè) da inserire nei beni ereditati dai nonni e dai genitori un elenco così dettagliato nel quale si possano distinguere singole statuine in avorio lavorato.
A tal proposito, noi di Antiquariato Europeo di Gianluca Scribano, consigliamo sempre di allegare all’atto notarile di beni immobili ereditati una lista dettagliata degli arredi in modo da non incorrere in problematiche legali collegate al fine di aver ereditato opere realizzate con parti di animali in via d’estinzione, arredi rubati, falsi o provenienti dal sottosuolo italiano, etc.
La legge NON punisce chi può dimostrare di aver ereditato legalmente tutto ciò.
Grazie al nostro sito offriamo il servizio di inventario a domicilio da allegare all’atto notarile.
Comunicazioni col CITES e conclusioni
Abbiamo inviato una mail a tutti gli uffici Cites italiani ponendo il seguente quesito:
L’unico ufficio Cites che ci ha risposto è stato quello di Vicenza che ci ha consigliato di rivolgerci, per competenza all’ufficio Cites di Roma. Abbiamo quindi inviato lo stesso quesito tramite raccomandata all’ufficio Cites di Roma e di Firenze.
Anche in questo caso nessuna risposta.
Potrete usufruire di questo tipo di servizio visitando la nostra homepage.